Suggerimenti iniziali:
- Analizzare le proprie competenze e percorsi
- Analizzare il territorio e i suoi bisogni di Salute Mentale
- Stilare un progetto professionale, meglio se condiviso con altri
- Consultare un Commercialista e un Consulente del Lavoro che si occupino già di studi sanitari non medici (Es. studi di Fisioterapisti).
- Scegliere la forma aziendale più vicina alla vostra idea di progetto: Studio Individuale (singolo professionista con immobile) o Polistudio (più professionisti all’interno di uno stesso immobile con spazi esclusivi di ciascun professionista e spazi in comune; queste informazioni andranno evidenziate nella Planimetria allegata alla C.I.A., procedura che verrà spiegata di seguito, e il lavoro di ciascun professionista deve essere distinto in maniera totale da quello degli altri).
- Immobile sigla Catasto: A 10 (da verificare rispetto alle normative del proprio Territorio)
Come aprire uno Studio Professionale:
L’apertura di uno studio professionale (differente dall’Ambulatorio, il quale è la struttura aziendale in cui l’attività organizzativa prevale su quella professionale e prevede quindi una Direzione Medica) richiede la comunicazione dell’inizio attività (C.I.A.) consegnata alla ASL di competenza rispetto al territorio dove è situato lo studio. Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASL competente per territorio che, comunque, può effettuare controlli inerenti ai requisiti richiesti per la C.I.A.: agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo studio professionale.
L’Ufficio preposto a ricevere la C.I.A. è il Servizio Igiene e Sanità Pubblica inserito nel Dipartimento di prevenzione; ogni ASL ha il suo ufficio e la sua sede.
I modelli di C.I.A., pur essendo sostanzialmente identici nel contenuto, possono variare nelle varie ASL; sono di solito reperibili sui loro relativi siti internet e/o direttamente negli uffici preposti. La documentazione da preparare e allegare alla C.I.A. è indicata sul modulo stesso (solitamente titolo professionale, planimetria del locale, documento di identità ecc.).
Una volta presentata la documentazione, il professionista può immediatamente iniziare a lavorare e sarà cura della ASL di pertinenza verificare, quando lo riterrà opportuno, l’aderenza alla realtà di quanto dichiarato.
- Una nota della Regione Lazio (Nota Prot. 405928 del 14 luglio 2014) esplicita che gli studi professionali delle professioni intellettuali (medici, odontoiatri, avvocati…e, quindi, anche fisioterapisti), in quanto “luoghi tecnicamente non aperti al pubblico”, non hanno l’obbligo di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche.
Tutela dei nostri pazienti:
Ricordiamo che le prestazioni del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica sono detraibili anche senza la consegna della prescrizione medica, come riportato nella circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 aprile 2018:
“Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista) (…)”
GDPR Privacy e Consenso:
- L’ottenimento del consenso deve essere
- La revoca del consenso deve essere altrettanto facile quanto la concessione
- Si “devono sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo”.
- L’informativa, che generalmente va data per iscritto e in formato elettronico, deve essere: concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato, facilmente accessibile, scritta con un linguaggio chiaro e semplice.
- Diritto all’oblio dei dati consegnati.
- Dovere di indicare sul consenso FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, CONFERIMENTO DEI DATI, RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI, COMUNICAZIONE DEI DATI,
DIFFUSIONE DEI DATI, CONSERVAZIONE DEI DATI (aspetto di particolare importanza: file criptati, dati non esposti sul cartaceo ecc), DIRITTI DELL’INTERESSATO, TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Considerata la
complessità della materia vi suggeriamo di frequentare corsi di formazione sulla privacy, obbligatori in alcuni casi (chiedete ai vostri consulenti e commercialisti).
Informativa per preventivo:
L’art. 1, comma 150, della Legge n. 124/2017 (ovvero la Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l’art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012, prevedendo che il preventivo di massima sul compenso debba essere reso al cliente “in forma scritta o digitale”. La nuova disposizione di legge ha quindi innovato l’ordinamento solo per ciò che concerne la forma (scritta o digitale) che il preventivo deve avere, poiché l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni regolamentate di rendere un preventivo di massima al cliente era invece già stata introdotta dall’ art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012. Si consiglia quindi di ottenere il consenso scritto rispetto al tariffario e al preventivo di massima dell’intervento proposto all’utente.
Pubblicità:
- Legge 30/12/2018, n. 145, Art. 1 – Comma 525 – Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione
- Legge 30/12/2018, n. 145, Art. 1 – Comma 536 – In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Di seguito l’Articolo di Legge a cui fa riferimento la Legge 30/12/2018, n. 145, Art. 1 – Comma 525:
- 2 – Comma 1 – Decreto Legge del 4 Luglio 2006 n. 223 – In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con Decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 – Pagina 3 riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
- l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e’ verificato dall’ordine;
- il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Assicurazione e PEC:
Si ricorda che per tutti i professionisti è presente l’obbligo di possedere personalmente una Assicurazione Professionale con RCT. Si ricorda inoltre che per società e ditte individuali vige l’obbligo di possedere e comunicare l’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione Elettronica:
Dal 01 Gennaio 2019 è confermato l’avvio dell’obbligo della fattura elettronica tra privati per tutti i soggetti in possesso della partita I.V.A. Le sanzioni previste saranno però ridotte o addirittura cancellate fino al 30 Giugno 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30 Settembre 2019 per i contribuenti mensili. La cancellazione o l’attenuazione delle sanzioni previste dall’emendamento al decreto fiscale riguardano sia il mancato adeguamento al nuovo metodo di fatturazione sia i ritardi nella trasmissione delle fatture purché ciò non abbia conseguenze sulle liquidazioni periodiche I.V.A.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, come per esempio gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Oltre ai Professionisti Sanitari sopracitati, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario – Art. 1 c) 54-89 Legge 190/2014 e regimi di vantaggio – Art. 27 c) 1 e 2 D.L. 98/2011 – la cui nuova soglia di accesso è stata elevata fino a 65.000 euro per il 2019; ovviamente tali soggetti possono comunque optare per l’emissione delle fatture in formato elettronico.
I professionisti sanitari dell’area riabilitativa come i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, restano esonerati dall’inserimento dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato, al contrario degli studi costituiti come SRL, degli studi associati e delle strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, i quali sono tenuti all’invio dei dati sanitari; l’obbligo di fatturazione elettronica quindi permane; anche in caso di fatture emesse a favore di privati (esempio i pazienti – Codice Destinatario 0000000) rimane l’obbligo di emettere e trasmettere telematicamente al S.D.I. la fattura elettronica e, a richiesta dell’utente, si può consegnare loro una copia della stessa in formato cartaceo.
Inoltre:
- La fattura elettronica va inviata entro i successivi 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- L’I.V.A. dovuta dovrà essere versata solo all’incasso della
- Le fatture elettroniche per prestazioni sanitarie esenti I.V.A. di importo superiore ad € 77,47, dovranno assolvere all’obbligo del bollo (marca da bollo da 2 euro) in modo virtuale a cura del cedente o del prestatore – 6 D.M. 17/6/2014. Tali fatture dovranno recare l’annotazione chiara dell’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/6/2014 Art. 6 ed il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro 120 giorni dalla fine di ogni anno, quindi entro il 30 aprile oppure il 29 aprile nel caso di anno bisestile mediante delega F24 codice tributo 2501. Il bollo va apposto anche sulle fatture cartacee, nel caso dei contribuenti in regime forfettario e quello di vantaggio non tenuti all’obbligo della fattura elettronica.
LE INDICAZIONI PRESENTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO A SCOPO INFORMATIVO E NON SOSTITUISCONO IL CONSULTO E IL SUPPORTO DI PROFESSIONISTI ESPERTI, QUALI IL VOSTRO COMMERCIALISTA. INOLTRE, CONSIDERATO IL CARATTERE DI NOVITÀ E DINAMICITÀ DELLE NORME, LE INFORMAZIONI FORNITE POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE; VI INVITIAMO QUINDI A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI.
Per maggiori informazioni e risposte dirette inviare mail all’indirizzo info@aiterp.it all’attenzione del Dott. Valerio De Lorenzo