1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 57 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
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